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Fiscalità e borse di studio

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Lunedì 28 Settembre 2009 00:00

Esistono, anche su internet, un sacco di pareri differenti in merito a borse di studio e indennità di frequenza e relativi aspetti fiscali e contributivi. Spesso, a nostro parere, vengono dette anche cose errate, o perlomeno parziali. Proviamo quindi a fare il punto per quanto riguarda le borse di studio non soggette ad esplicite esenzioni di legge (come sono invece ad esempio le borse di studio erogate dalle università).borsa_di_studio Troppo spesso infatti vengono erogate sedicenti borse in barba alle più elementari regole ficali e al fine di mascherare veri e propri rapporti di lavoro. Viceversa capita spesso di vedere comportamenti contraddittori da parte di enti e pubbliche amministrazioni, che con eccesso di zelo applicano normative e procedure relative a rapporti di lavoro dipendenti.

Vediamo allora di chiarire un paio di cose. Intanto sia chiaro che stiamo parlando di borse di studio o indennità di frequenza che non vengono erogate a fronte di spese sostenute ma solamente dietro documentazione di effettiva frequenza/partecipazione a corsi o tirocini.

Vige al riguardo la legge n. 835 del 3 novembre 1982 (e relativa Circolare del Ministero delle Finanza n. 7 del 27/02/1984) “Disposizione in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”, da leggere in maniere integrata al DPR 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, per cui:
l’indennità di frequenza e la borsa di formazione sono soggette a ritenuta fiscale ai sensi della legge n.835/1982 (e quindi non possono in nessun caso essere considerati “redditi esenti”, che sono solo ad esempio le borse di studio universitarie);
- è necessario che il beneficiario non sia legato da nessun rapporto di lavoro con chi eroga il contributo;
- l’allievo potrà produrre una dichiarazione in autocertificazione con la quale chiedere la non applicazione della ritenuta fiscale nel caso in cui non percepisca altri redditi in aggiunta all’indennità di frequenza;
- è necessario che il beneficiario provveda direttamente, alla scadenza del periodo d’imposta, all’eventuale autotassazione dell’importo del contributo;
- Qualora il beneficiario non possa produrre dichiarazione (in quanto percepisce altri redditi), chi eroga il contributo dovrà operare ritenuta d’acconto (nel qual caso l’allievo potrà successivamente vantare dei crediti in fase di dichiarazione dei redditi).

Quindi risulta chiaro come non deve essere elaborata alcuna busta paga, che presuppone invece l’esistenza di un rapporto di lavoro (e quindi un certo numero di giorni lavorati, un rapporto di dipendenza, un CUD, delle prestazioni previdenziali, ecc).

Il caso dei praticanti dei studi professionali è diverso, poiché sebbene vengano comunemente definiti “tirocinanti”, sono in realtà assimilati a lavoratori parasubordinati. Una azienda o un ente sono infatti liberi di chiamare “borsa di studio” ciò che poi viene inquadrato come rapporto di lavoro (con tutte le conseguenze fiscali). Ma questa libertà non vige nel caso di corsi di formazione che rilasciano corsi di qualifica, o comunque in qualche modo finanziati da fondi pubblici, che quindi non devono erogare incentivi alle aziende, perché se queste ultime beneficiassero di forza lavoro gratuita dovrebbero dichiarare degli aiuti di Stato (e quindi applicare quanto richiesto dalla specifica regolamentazione europe Reg 800/2008, anche se in regime di esenzione).

libriPer questo una busta paga rilasciata ad un allievo di un corso di formazione sembra alquanto ambigua, poiché una busta paga non indica delle ritenute a titolo d’acconto bensì delle ritenute definitive (sulle quali ovviamente saranno applicate eventuali detrazioni, ma questa è altra cosa…). A meno di chiamare “busta paga” un foglio qualsiasi che non implichi successivamente il rilascio del CUD…

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 28 Giugno 2010 16:16 )
 

Commenti 

 
0 #5 loris 2011-10-12 10:50
buongiorno..la mia situazione è un po complessa.ho vinto una borsa di studio in conservatorio che consiste in un lavoro part time.Il problema è che non mi hanno dato la possibilità di lavorare e quindi di cumulare le ore necessarie per ottenere il finanziamento previsto dalla borsa.A breve mi laureo, e cosi facendo perdo ogni diritto sul finanziamento.Cosa posso fare?Il problema è la mancanza di organizzazione dell'istituzione,non mia.Si potrebbe agire legalmente?Grazie mille
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0 #4 jessica 2011-08-03 22:44
Buongiorno,
in merito all'argomento relativo alla tassazione sulle borse di studio, volevo chiedervi una specifica, in quanto sono una studentessa-lavoratrice vincitrice di una borsa di studio (bando di concorso per il conferimento di borse premio per lo svolgimento di periodi formativi all’estero) erogata dall'Associazione per lo sviluppo dell'Università nel territorio novarese. Ho davvero bisogno di sapere se questa tipologia di borsa di studio con finalità di formazione ed erogata da un'associazione che collabora con l'università è soggetta a tassazione ed eventualmente di che tipo, in quanto ho fatto diverse verifiche da web ma non riesco a trovare questa specifica risposta. Vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione. Jessica
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-1 #3 fede 2011-02-17 15:47
salve il mio dominus commercialista mi eroga ogni mese una borsa di studio di 500 euro, c'è un modello per la ricevuta della borsa di studio mensile?
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0 #2 Fabio 2010-05-12 16:18
Paola,
ma i soldi li hai percepiti effettivamente nel 2009? Perché se è così è effettivamente regolare che tu li debba dichiarare nella dichiarazione 2010 rispetto ai redditi 2009. Tu però dici che si tratta di lavoro parasubordinato , per il quale quindi dovresti aver ricevuto un CUD, ed in ogni caso l'ente dovrebbe aver già trattenuto una quota per coprire i contributi (quindi una eventuale trattenuta ulteriore non dovrebbe "dimezzare" la borsa). E poi non mi è chiara una cosa: chi ha emesso la borsa di studio: l'ente che ha svolto il master o un altro ente, magari a seguito di un bando per voucher o simili?
Comunque considera che se è vero che ti sembrerà di essere penalizzata nella dichiarazione di quest'anno, è anche vero che nel periodo 2006/2008 tu avresti potuto godere di benefici (dentrazioni fiscali, indennità, ecc) che oggi in qualche modo si compensano...
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0 #1 PAOLA 2010-05-12 13:37
Salve,
riguardo l'argomento della tassazione della borsa di studio vorrei avere delle delucidazioni. Ho frequantato un master nel periodo 06/2007 - 06/2008, a fronte del quale mi è stata data una borsa di studio (fondi comunitari) erogata nel 2009. In questo anno l'Ente ha emesso una busta paga facendo risultare la borsa di studio come compenso da lavoro parasubordinato , ma riportando sulla stessa il periodo di riferimento. Oggi io mi ritrovo a dover dichiarare questo compenso in aggiunta ai redditi percepiti nel 2009, pagando tasse che mi dimezzano la borsa di studio ricevuta. In pratica, se la borsa mi fosse stata erogata alla fine del periodo di competenza io non avrei pagato tasse essendo all'epoca disoccupata. E' giusto, dunque, cumulare redditi riferiti a periodi differenti per una negligenza dell'Ente erogatore?
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