Possibile che proprio i docenti della scuola pubblica siano fra i principali evasori del paese? Sì, secondo l'indagine EURISPES divulgata in ottobre del 2007 e incredibilmente ignorata dai media principali. {mosimage}L'indagine svela infatti quali sono le categorie professionali maggiormente abituate ad evadere il fisco, e la prima categoria con il primato assoluto di evasione è costituita dai docenti che impartiscono lezioni private. Quasi l'80% non emette regolare fattura o ricevuta, ed è quindi facilmente presumibile che non dichiari il relativo reddito evadendo completamente le tasse.
Immagino già quali siano le giustificazioni che i docenti tendono a proporre a sé stessi e agli altri: le leggi sono complicate e non ci permettono di fare lezioni private, gli adempimenti fiscali sono troppo complicati, se dovessimo pagarci le tasse dovremmo fare dei prezzi proibitivi, ecc. ecc.
Al fine di fare chiarezza e di evitare ipocrisie segnalo che:
1) I docenti della scuola pubblica in servizio sono tenuti a rispettare l'art. 508 del D.lgs. 297/94, in base al quale: <<Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.>>
2) Impartire delle lezioni private in cambio di un compenso significa percepire un reddito sul quale è necessario pagare le imposte. A tal fine il docente deve rilasciare una ricevuta in carta libera, e sul compenso che riceve deve versare il 20% di acconto al fisco (sulle modalità per i versamenti conviene rivolgersi direttamente al proprio ufficio delle Agenzie delle entrate, www.agenziaentrate.it). L'anno successivo questi importi andranno dichiarati sul proprio modello 730, e qualora il 20% già versato sia superiore alla quota di tasse effettivamente da pagare, il docente andrà a credito e avrà diritto ad un rimborso direttamente in busta paga, in caso contrario invece dovrà integrare il 20% già versato con un ulteriore versamento (tipicamente su modello F24, ma a quel punto si farà spiegare tempi e modalità dal CAF al quale si sarà rivolto). Tutto questo vale per importi annuali non superiori ai 5.000 € lordi, ossia il limite per considerare tale attività come occasionale.
3) Non è invece possibile per un docente dipendente della scuola pubblica ricevere compensi occasionali superiori ai 5.000€ lordi annui, perché per la normativa fiscale dovrebbe aprire la p.iva, ma è impossibile in quanto già dipendente di pubblica amministrazione. Da verificare (con un fiscalista) l'eventuale possibilità, per ovviare al limite dei 5.000€, di assumere incarichi co.co.pro. da parte dei singoli allievi, ma in ogni caso in questo caso si tratterebbe di incarichi soggetti a preventiva autorizzazione da parte del preside, e chi affida l'incarico (l'allievo) dovrebbe procedere anche al versamento dei contributi INPS.
4) E' ancora discussa l'interpretazione del D.lgs 80/1998, in base al quale i pubblici dipendenti devono chiedere preventiva autorizzazione all'esercizio di incarichi all'amministrazione di appartenenza (e quindi nel caso della scuola al Dirigente scolastico). Il consiglio personale che mi sento di dare è di verificare se il proprio consiglio d'istituto ha già deliberato al riguardo: in caso positivo bisogna naturalmente adeguarsi a quando stabilito, altrimenti conviene darne semplice comunicazione scritta al dirigente scolastico (come dal citato art. 508) e se non si riceve risposta scritta negativa si è ovviamente ed implicitamente liberi di proseguire.
Chiarito tutto questo, mi sembra evidente come ogni docente abbia il dovere di dichiarare quanto percepito impartendo lezioni private. Ovviamente rischierà di scontrarsi con tutti quei docenti abituati ad evadere le tasse senza dichiarare nulla al proprio Preside, ma la scelta non sembra lasciare alternative: o onesti rompiscatole, o disonesti evasori fiscali...



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