Dato che l'attualità del tema non sembra diminuire, ripercorriamo la tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione secondo il nostro ordinamento:
Abuso d'ufficio
La fattispecie di reato prevista dall’articolo 323 del Codice penale ha subito negli ultimi due decenni, diverse modifiche. L’ultima è ad opera della legge 234/97, che è intervenuta per porre un freno al dilagare delle incriminazioni per abuso d’ufficio, riportando la condotta punibile entro confini ben limitati e garantendo ai pubblici amministratori la certezza di non incorrere in sanzioni penali in caso di azioni nel rispetto delle norme.
L'attuale formulazione, pertanto, sancisce la responsabilità penale per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia quando, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento; sia quando omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; sia quando intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arreca ad altri un danno ingiusto.
Corruzione
Questa fattispecie di reato, prevista nel Codice penale agli articoli 318 – 322, si basa su un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.
Esistono due tipi di corruzione, la propria e l’impropria: si ha la prima quando il mercimonio dell’ufficio riguarda un atto contrario ai doveri d’ufficio; la seconda, se concerne un atto conforme ai doveri d’ufficio.
Sia la corruzione propria che l’impropria possono essere:
•antecedenti: quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo;
•susseguenti: quando la retribuzione avviene dopo il compimento dell’atto.
La legge 86/90 ha provveduto ad unificare le due ipotesi lasciando la struttura delle condotte incriminate invariata.
Concussione
Elemento caratterizzante di questa fattispecie di reato, prevista dall'articolo 317 cp,è la posizione di preminenza del pubblico ufficiale che abusa della qualità dei suoi poteri per coartare la volontà del privato soggiogata dall’impossibilità di conseguire in altro modo l’utile sperato.
A differenza della corruzione, infatti, la concussione esclude una posizione di parità delle due parti, lasciando solo al pubblico ufficiale la possibilità di conseguire un profitto illecito.
Peculato
Oggetto giuridico del delitto di peculato, previsto dall’articolo 314 del Codice penale, è un duplice interesse dell’amministrazione:
•all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
•alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini.
L'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali non ha alcuna efficacia scriminante, anche se compiuto per ignoranza sui limiti dei propri poteri: in tal caso si concretizza, infatti, come errore o ignoranza sulla legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato.
Malversazione a danno dello Stato
Il delitto previsto dall’articolo 316 bis del Codice penale consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica. La finalità perseguita dal legislatore è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.
Presupposto di questa fattispecie di reato, condiviso con il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis cp) è l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione, che può essere sotto forma di sovvenzioni, contributi o finanziamenti.



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