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Corte dei Conti e Corruzione - Parte 1

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Mercoledì 01 Luglio 2009 00:00

La Corte dei Conti ha diramato il 25/06/2009 il suo "Giudizio sul rendiconto generale dello Stato", nel quale si leggono alcuni approfondimenti interessanti e preoccupanti sul fenomeno della corruzione nella nostra pubblica amministrazione.repubblica_italiana

Pubblichiamo in due puntate il commento della Corte redatto dal V.P.G. Alfredo Lener nel paragrafo intitolato "Il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione".


Il reato di corruzione [...] consiste in un comportamento doloso posto in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell’ufficio o del servizio. Tale reato si manifesta nelle forme della corruzione propria ogniqualvolta si accerti che la consegna del denaro al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio sia stata effettuata in ragione delle funzioni dagli stessi esercitate e per retribuirne i favori; e della corruzione impropria che implica il mercimonio della funzione da loro esercitata. [...] Oltre alle fattispecie penalistiche delineate, nel concetto di corruzione la giurisprudenza della Corte dei conti fa rientrare anche altri illeciti che, commessi in pregiudizio della P.A. ed in violazione di doveri d’ufficio, si concretano in comportamenti infedeli degli agenti pubblici, tali dovendosi considerare non soltanto i dipendenti pubblici nelle categorie penalistiche del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche le persone private, fisiche o giuridiche, a qualsiasi titolo inserite nell’organizzazione amministrativa dello Stato o di altri enti pubblici. Sono così riconducibili a tale lata nozione di corruzione anche i fatti di concussione, nonché di abuso d’ufficio e di interesse privato in atti d’ufficio: tutti caratterizzati dal conseguimento di illeciti arricchimenti in denaro o di altra utilità, il cui costo viene addossato alla spesa pubblica in termini o di un diretto aumento di tale spesa o di una compressione di entrate tributarie a seguito della riduzione delle attività economiche legali.

Il fenomeno della corruzione all’interno della P.A. è talmente rilevante e gravido di conseguenze in tempi di crisi come quelli attuali da far più che ragionevolmente temere che il suo impatto sociale possa incidere sullo sviluppo economico del Paese anche oltre le stime effettuate dal SaeT (Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Ministero della P.A. e dell’innovazione) nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro all’anno, costituenti una vera e propria “tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini”.

Altre e maggiori conseguenze vengono prodotte dalla corruzione serpeggiante nella P.A. sul piano della sua immagine, della moralità e della fiducia che costituiscono un ulteriore costo non monetizzabile per la collettività , che rischia di ostacolare (soprattutto in Italia meridionale) gli investimenti esteri, di distruggere la fiducia nelle istituzioni e di togliere la speranza nel futuro alle generazioni di giovani, di cittadini ed imprese.

Data la vastità del fenomeno corruttivo va posta in essere una decisa azione di contrasto affidata in primo luogo al legislatore perché assicuri un’idonea legislazione sull’organizzazione della P.A. a tutela del principio costituzionale del “buon andamento della P.A.”, attribuendo alle forze dell’ordine l’azione repressiva di indagine e di denuncia al giudice penale e al giudice contabile della Corte dei conti (a questo per la riparazione del danno patrimoniale e del danno all’immagine arrecato).

Va però evidenziata l’insufficienza dell’azione repressiva in quanto, prendendo sostanzialmente atto di danni già verificati, costituisce un mero deterrente contro la corruzione “scoperta”, mentre è sul piano organizzativo che occorre insistere agendo sui comportamenti, sulle procedure, sulla trasparenza dell’attività amministrativa al fine di prevenire e/o limitare la probabilità che si realizzino gli eventi corruttivi descritti. Il ruolo sempre maggiore che vanno acquisendo i finanziamenti comunitari europei in numerosi settori della vita economica degli Stati membri ha spinto il legislatore italiano ad estendere le ipotesi di reato fin qui elencate anche alla tutela degli organi della Unione Europea, ed indirettamente del patrimonio statale. L’art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha infatti introdotto nel nostro codice penale il reato di peculato, concussione, corruzione di membri degli organi dell’Unione europea, di loro funzionari e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).


Tratto dal GIUDIZIO SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2008 - MEMORIA DEL PROCURATORE GENERALE (UDIENZA DEL 25 GIUGNO 2009 - PRESIDENTE TULLIO LAZZARO) - CORTE DEI CONTI (http://www.corteconti.it/Tutte-le-N/News-Parifica-20091.doc_cvt.htm)

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 28 Giugno 2010 16:13 )
 

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